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PREMESSA

Art. 1 - Identità
L'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca O.D.V. di Orentano è un'associazione di volontariato senza fini di lucro ed apartitica, deve essere interpretata e vissuta come momento di comunione d'intenti, nel quale soggetti diversi interagiscono e crescono, coinvolti nell'unanime obiettivo di attuare quanto indicato dallo Statuto. è su questa premessa di fondo che si ispira il presente regolamento, inquadrato in un contesto il più attento possibile al rispetto ed alla tutela dei diritti del Volontario.

Art. 2 - Scopi Sociali
L'Associazione, allo scopo di dare corso ai propri fini statutari, organizza la propria attivitagrave; sulla base di piani di lavoro predisposti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione nelle rispettive materie di competenze di organismi che operano nel settore. L'associazione sviluppa, altresì, le proprie relazioni con il mondo del volontariato favorendo e partecipando a progetti e programmi a rete.

Art. 3 - i Soci
Gli aderenti all'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca O.D.V. di Orentano (d'ora in poi indicata come l'Associazione), pur avendo ai fini della realizzazione della democrazia interna eguaglianza di diritti, si dividono in due categorie:

  1. Soci Ordinari
  2. Soci Volontario

Art. 3.1 - i Soci Ordinari
Rientrano in questa categoria tutti i cittadini che intendono sostenere l'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa annuale, deliberata all'inizio di ogni anno solare dal Consiglio Direttivo (art. 12.7 lettera b) dello statuto). La quota non è frazionabile. Per l'ammissione l'aspirante Socio deve presentare domanda diretta al Consiglio Direttivo.
I Soci possono beneficiare di particolari agevolazioni nella fruizione dei servizi di interesse generale deliberate dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie purché iscritti da almeno 3 mesi e in pari con il versamento della quota associativa (art. 6.1 lettere e) f) dello statuto).

Art. 3.2 - i Soci Volontari
Sono coloro che, oltre a quanto esposto nel precedente articolo per i Soci Ordinari, intendono svolgere attività di volontariato.

SOCI VOLONTARI

Art. 4 - Volontari
4.1 I Volontari, con la loro ammissione, possono scegliere di impegnarsi a prestare l'opera di assistenza e soccorso, sia in casi individuali sia in pubbliche calamità, purché gratuitamente e disinteressatamente, avvalendosi dei mezzi necessari messi a disposizione dall'Associazione e dotandosi di una gestione dei servizi per l'espletamento dei compiti ad essi affidati.
4.2 I Volontari sono coloro i quali, sotto i vincoli del successivo art. 5, si impegnano a prestare, mediamente, almeno 2 turni al mese nelle mansioni da loro prescelte. Si considerano "turni" anche i lavori generici utili all'Associazione quali ad es. manutenzione sede e mezzi, scrittura articoli, lavori amministrativi, ecc. Qualunque servizio generico deve comunque essere concordato con il Consiglio Direttivo.
Il Volontario che, per 3 mesi non presti alcun turno di servizio senza giustificata motivazione, verrà invitato dal Consiglio Direttivo ad un colloquio teso a normalizzare la situazione; ove ciò non avvenisse nei 60 giorni successivi, il volontario verrà dichiarato decaduto. I Volontari possono indicare il turno che desiderano, tenendo presenti le esigenze di servizio programmate dal Responsabile e la rotazione dei ruoli. Tutti gli incarichi verranno assegnati dal Responsabile dei Servizi, tenendo conto delle rotazioni e delle eventuali indicazioni espresse dagli interessati. Coloro che non potessero presentarsi in turno, sono tenuti ad informare personalmente il Responsabile dei Servizi con almeno 24 ore d'anticipo sulla data del turno. I Volontari che disertano il turno o si assentano senza giustificato motivo sono passibili di provvedimenti disciplinari come indicato all'art. 26 di questo regolamento. Gli eventuali esoneri temporanei dal servizio devono essere comunicati al Responsabile dei Servizi e al Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Domanda di ammissione a Volontari
Il richiedente dovrà presentare domanda su apposito modulo rilasciato dalla Pubblica Assistenza, dove dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

  1. di accettare lo Statuto ed il Regolamento Interno;
  2. di accettare le disposizioni che il Consiglio Direttivo e/o il Coordinamento dei Volontari emaneranno.
La domanda dovrà poi essere corredata di:
  1. fotocopia fronte-retro della Carta di Identità in corso di validità;
  2. fotocopia fronte-retro del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;
  3. fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità;
  4. n. 2 fototessera;
  5. attestazione medica circa l'idoneità delle proprie condizioni di salute psico-fisiche solamente per volontari soccorritori e di Protezione Civile;
  6. autorizzazione al trattamento dei dati in base all'art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 (legge sul trattamento dei dati personali);
  7. modulo di autorizzazione dell'esercente la patria potestà per il minore.
  8. Fotocopia degli eventuali titoli professionali sanitari posseduti
  9. Eventuali attestazioni di corsi attinenti alle attività dell'Associazione

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione
Per essere ammessi a far parte del corpo dei Volontari, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere compiuto il 14° anno di età; ricordando che:
    1. fino al compimento del 16° anno di età il Volontario potrà svolgere solamente lavori in sede e per nessun motivo potrà effettuare servizi su mezzi dell'Associazione;
    2. Fino al compimento del 18° anno di età il Volontario non potrà in nessun caso essere impiegato nei servizi di emergenza sanitaria.
  2. possedere una costituzione psico-fisica idonea alla pratica dell'attività che intenderà svolgere; un portatore o portatrice di handicap lieve può prestare servizio in ruoli adatti alle proprie possibilità, tali incarichi saranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio e resi noti successivamente all'aspirante in questione. Il Consiglio si riserva la facoltà di richiedere certificazione della disabilità.

Art. 7 - Ammissione a Volontario
L'ammissione a Volontario è deliberata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto. è obbligatorio per tutti gli aspiranti Volontari aver frequentato e superato con successo il corso di formazione equipollente alle mansioni che andranno a svolgere (salva diversa disposizione del Consiglio stesso) nonché aver effettuato un adeguato periodo di prova.

Art. 8 - Doveri dei soci volontari
8.1 I soci volontari, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono tenuti ad eseguire i servizi assegnati con disciplina e correttezza.
8.2 Tutti i volontari debbono collaborare attivamente onde garantire la corretta gestione dei servizi.
8.3 Ogni turnista deve comunicare al Responsabile dei Servizi le proprie disponibilità con almeno una settimana di anticipo.
8.4 La cancellazione dal foglio dei turni esposto in bacheca deve essere comunicata al Responsabile dei Servizi - salvo cause di forza maggiore - almeno 48 ore prima.
8.5 I volontari in turno debbono:

  1. presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio, conformemente ai turni predisposti;
  2. osservare rigorosamente le disposizioni impartite dal medico a bordo;
  3. prestare assistenza avvalendosi dei mezzi di cui dispone ma sono comunque vietate le cure mediche, le presunte diagnosi ed i suggerimenti sull'uso dei farmaci.
  4. improntare il proprio comportamento alla calma, indulgenza, tolleranza, discrezione e cortesia, tanto nei confronti dei colleghi quanto nei confronti dei pazienti e dei loro familiari, nonché di tutti gli utenti dell'Associazione;
  5. partecipare alle periodiche riunioni indette dal Consiglio Direttivo;
8.6 I volontari debbono rispettare i pazienti, evitando comportamenti che possano ingenerare imbarazzo negli stessi, tenendo un comportamento serio e corretto, improntato alla massima disponibilità, cortesia e discrezione ed osservare il segreto professionale su quanto appreso nello svolgimento dei propri compiti.
8.7 Durante i servizi è vietato fare uso di bevande alcoliche e droghe. La violazione del presente precetto autorizza la squadra a richiedere l'immediato intervento del Responsabile dei Servizi.
8.8 è fatto obbligo di mantenere perfettamente puliti ed ordinati, dopo ciascun utilizzo, la cucina, le attrezzature ed i mezzi in dotazione all'Associazione.
8.9 I volontari debbono tenersi aggiornati sulle tecniche e le procedure di intervento relative alla propria area di competenza partecipando ai corsi di aggiornamento organizzati periodicamente dall'Associazione.

Art. 9 - Vestiario e riconoscibilità
Durante lo svolgimento dei servizi, i volontari debbono indossare il vestiario fornito dall'associazione sia per la propria sicurezza che per rendersi riconoscibili quali appartenenti ad ANPAS e alla Pubblica Assistenza di Orentano. Oltre al vestiario dell'associazione, quando le circostanze lo rendono possibile, il Volontario deve indossare in modo visibile il tesserino di riconoscimento.

Art. 10 - Ruoli e mansioni del volontario
L'Associazione eroga alla cittadinanza diverse tipologie di servizio che, spesso, richiedono una adeguata preparazione. I Volontari, quindi, vengono distinti secondo il ruolo e il servizio che sono preparati a svolgere anche se un singolo volontario può appartenere a più di una categoria.

  1. Generico - viene indicato in questo modo quel volontario che ha meno di 16 anni di età o che, pur avendo un'età superiore, non si è ancora formato per un ruolo specifico. Sono compiti tipici di questa categoria di volontari la cura della sede, dei mezzi e delle attrezzature dell'associazione, la partecipazione all'organizzazione di eventi o di tutti quei lavori che richiedano competenze che il volontario è in grado di portare da altre esperienze.
  2. Centralinista - al compimento del 18° anno e dopo un periodo di affiancamento il Volontario sarà abilitato a stare al centralino della sede, fornire informazioni agli utenti, gestire le ricette mediche e il tesseramento dei soci.
  3. Sanitario di Livello Base - al compimento del 16° anno e dopo il corso di livello base il Volontario sarà abilitato a partecipare (o, se minorenni, ad affiancare altri volontari) ai trasporti con autovettura o ambulanza di pazienti per ricoveri e dimissioni e altri servizi NON di emergenza.
  4. Sociale - al compimento del 16° anno e dopo il corso di primo soccorso di livello base e l'apposito corso per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature per il trasporto dei disabili il Volontario sarà autorizzato a partecipare ai trasporti sia con le autovetture che con i mezzi attrezzati.
  5. Sanitario di Livello Avanzato - al compimento del 18° anno e dopo il corso di livello avanzato il Volontario sarà abilitato ad effettuare servizi di emergenza in ambulanza, trasferimenti assistiti dal medico, assistenza a gare sportive e similari secondo i dettami delle leggi e dei regolamenti in materia.
  6. Autista Soccorritore - al compimento del 21° anno di età avendo la patente B da almeno 3 anni e dopo essere stato adeguatamente formato per la guida delle ambulanze secondo i dettami del seguente Art. 18, un volontario Sanitario di Livello Base o di Livello Avanzato, sarà abilitato a guidare le ambulanze.
  7. Volontario di Protezione Civile - al compimento del 18° anno e dopo aver superato il corso di Operatore di Colonna Mobile regionale e nazionale il Volontario sarà abilitato ad intervenire su eventuali calamità naturali. In questo ambito sono previsti numerosi ruoli (ed. es segreteria, logistica, movimento terra, ecc.) disciplinati da appositi regolamenti.
  8. Volontario di Antincendio Boschivo (AIB) - al compimento del 18° anno e dopo essere risultato idoneo alle visite mediche ed aver superato il corso CVT il volontario sarà abilitato ai servizi di Antincendio Boschivo secondo i dettami delle leggi e dei regolamenti in materia.
  9. Volontario Formatore - Dopo aver superato i relativi corsi il Volontario sarà abilitato a formare i nuovi volontari.

Art. 11 - Formazione
Tutti i Volontari hanno il diritto di accedere ai corsi di formazione necessari per espletare al meglio l'attività prescelta.

IL COORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Art. 12 - Composizione
12.1 Il Coordinamento dei Volontari è composto dal Responsabile dei Servizi, dal Responsabile dei Volontari, dal Responsabile dei Mezzi e dai loro collaboratori. Il numero complessivo dei suoi membri è preferibile che sia dispari.
12.2 Il Responsabile dei Servizi è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di organizzare i servizi, sia ordinari che di emergenza, li assegna alle squadre o al singolo volontario indicando il mezzo più idoneo.
12.3 Il Responsabile dei Volontari è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo ed ha il Compito di far rispettare il regolamento ai volontari e gestire i rapporti interpersonali tra i volontari.
12.4 Il Responsabile dei Mezzi è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo ed ha il Compito di Assicurare il buon funzionamento dei mezzi e delle attrezzature dell'Associazione.

Art. 13 - Nomine
All'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, lo stesso, dopo aver nominato al suo interno i Responsabili dei Servizi, dei Volontari e dei Mezzi, ha la facoltà, sentita l'opinione degli stessi, di nominare ulteriori membri del coordinamento in grado di aiutare e, dietro loro delega, sostituire i Responsabili nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 14 - Compiti
Le attribuzioni del Coordinamento dei Volontari sono le seguenti:

  1. organizzare i servizi formando le squadre secondo il tipo di servizio;
  2. vigilare sull'operato dei Volontari, segnalando al Consiglio Direttivo le violazioni e proponendo eventuali sanzioni;
  3. nei casi più gravi propone l'espulsione dei volontari ai sensi dell'art. 26 (Sanzioni) del presente regolamento;
  4. intervenire tempestivamente in ogni caso e situazione da cui possa derivare un pregiudizio all'Associazione, nei limiti delle proprie competenze;
  5. segnalare al Consiglio Direttivo, per un encomio, quei volontari che si siano contraddistinti per particolari meriti;
  6. favorire l'inserimento degli aspiranti volontari nella vita associativa e curarne l'informazione;
  7. coadiuvare l'organizzazione dei corsi di formazione per volontari;
  8. più in generale dirigere e coordinare ogni attività nel conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi statutari.

Art. 15 - Sostituzione dei componenti del Coordinamento
15.1 I membri del Coordinamento dei Volontari perdono la propria qualità oltre che nei casi indicati dell'art. 26 (Sanzioni) anche per manifesta incapacità o per protratta inattività.
15.2 Per la contestazione degli addebiti e la successiva esclusione del membro del Coordinamento dei Volontari si segue la procedura di cui all'art. 26 (Sanzioni).

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 16 - Servizi al centralino
16.1 All'entrata in servizio il centralinista firma il registro delle presenze e prende visione di eventuali comunicazioni inerenti ai servizi forniti agli utenti (variazione di orario dei medici, comunicazioni e/o informazioni da dare all'utenza, ecc.).
16.2 Ogni volta che arriva una telefonata in cui desiderano essere messi in comunicazione con altro personale o con i medici, il centralinista deve accertarsi della natura e dell?urgenza della richiesta in modo da ridurre al minimo le interferenze con il lavoro del personale stesso.
16.3 Se il centralinista viene informato o riscontra problemi inerenti la sede o i suoi servizi o attrezzature (telefono, internet, impianti di riscaldamento/climatizzazione, servizi igienici, ecc.) è tenuto ad annotare la segnalazione sull'apposito registro e farne immediata comunicazione al responsabile della sede.
16.4 Ai volontari del centralino verranno affidate le chiavi per l'accesso alle ricette dei pazienti. è responsabilità di ciascun centralinista la loro custodia per salvaguardare la privacy dei pazienti. è fatto divieto di cedere le chiavi ad altre persone.
16.5 è obbligatorio l'utilizzo degli indumenti dell'associazione durante i servizi al centralino. è obbligatorio esporre il tesserino di riconoscimento.

Art. 17 - La guida dei mezzi
Per la guida degli automezzi è necessario il possesso, da almeno 1 anno, della patente di guida civile prevista dal Codice della strada e/o dalle disposizioni della Motorizzazione Civile, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo. Per la guida delle ambulanze è richiesto il compimento del 21° anno di età ed il possesso, da almeno 3 anni, della patente di guida civile.

Art. 18 - L'Autista-Soccorritore
18.1 Il Volontario Autista-Soccorritore è un soccorritore che, per esperienza e capacità, ha la responsabilità di guidare l'ambulanza come da LR 83/2019 Art. 4. In caso di necessità può comunque iscriversi in turno come soccorritore.
18.2 Per ottenere la qualifica di aspirante Autista-Soccorritore occorre:

  1. avere la patente tipo B o di livello superiore da almeno 3 (tre) anni
  2. essere Volontario operativo
Tutti gli aspiranti Autisti-Soccorritori devono necessariamente superare la prova pratica di guida dell'ambulanza. In caso negativo, la prova potrà essere ripetuta in tempi successivi.
18.3 L'aspirante Autista-Soccorritore potrà effettuare rientro in sede alla guida dell'ambulanza, a giudizio dell'Autista-Soccorritore di turno. Potrà anche effettuare l'intero servizio a giudizio del collega Autista a cui è affiancato, che ne valuterà l'opportunità a seconda della gravità del tipo di soccorso.
18.4 L'aspirante Autista-Soccorritore sarà poi considerato effettivo in base alle valutazioni fornite dagli Autisti-Soccorritori con cui ha collaborato che ne riferiranno al Responsabile dei Servizi, il quale comunicherà il suo parere al Consiglio Direttivo.
18.5 è fatto obbligo all'Autista-Soccorritore di turno di accertarsi dell'efficienza dei mezzi in dotazione, segnalando le eventuali inefficienze riscontrate al Responsabile dei Mezzi.
18.6 Il Volontario può perdere la qualifica di Autista-Soccorritore nei seguenti casi:
  1. sanzioni comminate dalla Pubblica Autorità;
  2. uso improprio degli allarmi di emergenza;
  3. uso dell'ambulanza tale da comprometterne la funzionalità;
  4. guida non conforme alle esigenze del paziente trasportato.
La perdita della qualifica verrà decisa dal Consiglio Direttivo sentito l'Autista soggetto a provvedimento e gli altri componenti l'equipaggio nonché il parere del Responsabile dei Servizi.
18.7 Per gli Autisti-Soccorritori che desiderano fare anche servizi di emergenza è obbligatorio aver superato l'apposito Corso di Guida in Emergenza.

Art. 19 - Servizi ordinari e sociali
19.1 Tutti i volontari che effettuano servizi con i mezzi sono tenuti, prima di entrare in servizio, a firmare il registro delle presenze indicando il mezzo usato.
19.2 Sia il mezzo che l'eventuale attrezzatura deve essere ispezionata dal volontario che inizia un servizio in modo da individuare per tempo eventuali anomalie, segnalarle ai Responsabili dei Mezzi e dei Servizi e sostituirle con altre idonee.
19.3 Se non autorizzati dal Responsabile dei Mezzi e/o dal Consiglio Direttivo si devono evitare assolutamente interventi diretti sulle apparecchiature, sugli automezzi e sugli impianti dell'Associazione; le eventuali anomalie, i difetti ed i guasti vanno segnalati sul Gruppo dei Volontari e annotati sull'apposito registro; in caso di urgenza l'autista della squadra di turno è tenuto a segnalarli subito al Responsabile dei Mezzi ed in sua irreperibilità al Presidente e/o Vice Presidente dell'Associazione, concordando una possibile ed immediata soluzione;
19.4 Il conducente d'ambulanza o di altro mezzo che svolge un servizio di trasporto non urgente deve rispettare tutte le norme previste dal codice della strada, comportandosi quindi come il conducente di un normale veicolo.
19.5 Tutti i Volontari hanno il dovere di osservare gli orari indicati sul foglio di servizio, in primo luogo nel rispetto del cittadino fruitore, in secondo luogo per scongiurare disservizi alla stessa Associazione.

Art. 20 - Servizi di emergenza
20.1 Anche ai servizi di emergenza si applicano i punti dell'art 19.
20.2 La squadra, all'entrata in servizio, verifica l'efficienza dei mezzi di soccorso, in particolare durante i servizi svolti per conto della Centrale Operativa. Allo scopo deve essere predisposta apposita check-list contenente tutti i controlli da effettuare sui mezzi al momento dell'entrata in servizio.
20.3 Nel caso in cui si debba sostituire il mezzo deve essere tempestivamente informato il Responsabile dei Servizi.
20.4 La squadra, all'esito del controllo tramite le già menzionate check-list, adotta tempestivamente tutte le iniziative necessarie ad approvvigionare i mezzi e a renderli operativi.
20.5 Al termine di ogni servizio gli automezzi debbono essere riordinati e le dotazioni di bordo ripristinate secondo la già menzionata check-list.
20.6 Le squadre di servizio saranno composte da un numero di volontari adeguato al tipo di servizio da eseguire.
20.7 Ai sensi della Legge Regionale n. 83 del 2019 e dei relativi decreti attuativi, i servizi, salvo cause di forza maggiore, dovranno essere effettuati secondo le disposizioni della ASL di competenza.
20.8 Alla fine di ogni turno dovrà essere effettuato il passaggio di consegna tra la squadra in uscita e quella in ingresso.
20.9 Ai volontari saranno rimborsate le spese di vitto ed alloggio sostenute nei servizi a lungo raggio, purché documentate.

Art. 21 - Uso dei mezzi per i Volontari
21.1 In casi eccezionali i Volontari possono essere autorizzati ad usufruire dei mezzi dell'Associazione per usi personali.
21.2 Tale uso deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ed avere tempi e modi compatibili con i servizi dell'Associazione.
21.3 Dopo averlo usato il Volontario è obbligato a restituire il mezzo pulito, in ordine e con il livello di carburante che aveva in origine.

OBBLIGHI

Art. 22 - La divisa
22.1 Ciascun Volontario ha diritto ad avere una propria divisa completa, a norma dei regolamenti A.N.P.AS., che dovrà restituire al momento delle dimissioni.
22.2 I Volontari dovranno sempre presentarsi in servizio con la divisa completa ed in perfetto ordine.
22.3 Spetta al singolo Volontario la cura dei propri indumenti.
22.4 è fatto esplicito divieto di utilizzare la divisa dell'associazione senza autorizzazione scritta del responsabile del proprio settore.
22.5 Il Volontario che necessita di una seconda divisa completa deve pagare una cauzione di euro 20,00 che verrà restituita qualora il Volontario cessi l'attività e i capi di abbigliamento siano riutilizzabili.
22.6 Nel caso in cui il Volontario, per l'attività che svolge, sia tenuto all'uso di scarpe antinfortunistiche la spesa sarà sostenuta per il 50% dal Volontario e per il restante 50% dall'Associazione. Qualora il Volontario cessi l'attività tali scarpe diventeranno di sua proprietà.

Art. 23 - La sede
23.1 è doveroso da parte di tutti i Volontari frequentatori dei locali dell'Associazione, sia per l'espletamento del servizio sia per il semplice piacere di socializzare, tenere un comportamento dignitoso, civile e rispettoso non soltanto nei confronti degli altri Volontari ma anche e soprattutto verso i cittadini fruitori dei servizi e verso il personale dipendente, collaboratore ed in servizio civile.
23.2 L'accesso principale alla sede è da considerarsi ad uso esclusivo dei Centralinisti, dei Medici e dei Pazienti degli ambulatori Medici oltre che dell'Ufficio Amministrativo. I Volontari che accedono alla sede per l'espletamento di un servizio di trasporto devono utilizzare l'accesso esterno alla Sala Volontari.
23.3 Tutti i Volontari devono avere la massima cura ed attenzione dei locali dell'Associazione, provvedendo alle pulizie ed al riordino ogni qualvolta venga utilizzata per eventuali pasti, riunioni, o intrattenimenti. La stessa attenzione si deve anche per le strumentazioni, i mezzi ed i materiali appartenenti all'Associazione. Per favorire l'ordine e la pulizia, si stabilisce che tutti i volontari che dormono in sede per ragioni di servizio devono utilizzare la propria biancheria che dovrà essere portata via a fine turno. In caso contrario valgono i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 26 di questo regolamento.
23.4 L'utilizzo del centralino telefonico da parte dei volontari deve essere corretto e dettato da improrogabili necessità di coloro che sono in servizio. La permanenza nella stanza ove è ubicato il centralino deve essere oculata, mantenendo la propria presenza solo per lo stretto necessario, senza affollamento di persone in maniera tale da rendere agevole il lavoro di coloro che in quel momento ne sono responsabili.
23.5 è dovere di tutti i Volontari vigilare affinché nessun estraneo entri nei locali dell'Associazione non adibiti al pubblico senza giustificato motivo non accompagnato da uno di loro o salga sulle ambulanze e/o altri automezzi. Inoltre, di fronte al presagio di una situazione di pericolo che possa ledere l'incolumità di sé stesso e degli altri presenti nei locali, ogni Volontario è obbligato ad avvertire le forze dell'ordine o le altre strutture competenti, in modo da scongiurare degenerazioni consequenziali. è altresì obbligato ad informare tempestivamente il Presidente e/o il Vicepresidente ed il Responsabile dei Servizi, astenendosi comunque da un possibile intervento personale risolutivo, rischioso per la propria incolumità, limitandosi solamente a tenere sotto controllo la situazione nell'attesa dell'intervento richiesto.

Art. 24 - Rapporti interpersonali
Tutti i Volontari sono uguali e come tale detengono gli stessi diritti e le stesse opportunità. Quindi al fine di rispettare il diritto riconosciuto Costituzionalmente e Statutariamente ad ogni Volontario di essere integrato positivamente nel gruppo e quindi nello spirito dell'Associazione, sono banditi comportamenti pregiudizievoli di ogni genere, radice primordiale di emarginazione.

SANZIONI

Art. 25 - le Sanzioni
25.1 In caso di inosservanza delle norme su esposte ed in relazione alla gravità della stessa, il Consiglio Direttivo applicherà una delle seguenti sanzioni:

  1. richiamo verbale;
  2. richiamo scritto;
  3. sospensione;
  4. decadenza dall'attività di Volontario con espulsione dall'Associazione. (radiazione)
Le predette sanzioni devono essere graduate nella misura e in relazione alla gravità delle infrazioni commesse ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto a discapito del servizio e dell'Associazione.
25.2 Il Richiamo Verbale è un ammonimento inflitto al Volontario in seguito a mancanze o omissioni lievi e non abituali. Viene inflitto, di norma, dal Responsabile dei Volontari senza trascrizione nella scheda personale del Volontario. Viene prescritta dopo 2 anni.
25.3 Il Richiamo Scritto è una dichiarazione di biasimo scritta in conseguenza a:
  1. la reiterazione di mancanze o omissioni lievi e non abituali (indicativamente 2 richiami verbali);
  2. negligenza in servizio;
Viene inflitta in forma scritta con l'obbligo di trascrizione nella scheda personale del Volontario. Viene prescritta dopo 2 anni.
25.4 La Sospensione dal Servizio consiste nell'allontanamento dal servizio in conseguenza a:
  1. la recidiva di mancanza già punita con richiamo scritto;
  2. trasgressione agli ordini impartiti dagli organi di competenza;
  3. mancanza di correttezza comportamentale;
  4. mancato rispetto del Regolamento;
  5. comportamento che produce turbamento nella regolarità e continuità del servizio;
  6. qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio se con indosso la divisa, non espressamente previsto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro del Volontario e dell'immagine dell'Associazione;
La decisione viene presa dal Consiglio direttivo, previo accertamento della mancanza. Viene inflitta la sospensione dal servizio fino a un massimo di 12 (dodici) mesi con l'obbligo di trascrizione nella scheda personale del Volontario.
I Volontari colpiti da provvedimenti disciplinari possono ricorrere, se lo ritengono opportuno, all'Assemblea dei Soci, che può, sentiti gli interessati e motivando la decisione, confermare, modificare o annullare i provvedimenti.
25.5 La radiazione del Volontario può avvenire per gravi o recidive inadempienze nello svolgimento del servizio tali da creare pregiudizio all'Associazione o comportamenti contrari allo spirito dello statuto e/o lesivi del buon nome dell'Associazione stessa.
L'istanza di radiazione è proposta al Consiglio Direttivo dal Coordinamento dei Volontari.
Il Presidente provvederà a adottare gli atti formali conseguenti.
25.6 I Volontari colpiti dal provvedimento disciplinare di sospensione non potranno svolgere nessuna attività e per la durata del provvedimento non possono frequentare gli ambienti di servizio e non possono partecipare alle Assemblee dei Volontari.
25.7 Tutti i verbali di accertamento di violazione al codice della strada elevati al di fuori delle emergenze saranno addebitati all'autista responsabile dell'infrazione. L'Associazione si farà carico delle multe di lieve entità per il superamento dei limiti di velocità comprese nella prima fascia secondo l'articolo 142 comma 7 del Codice della strada; tuttavia, questo verrà assimilato in tutto e per tutto ad un ammonimento verbale (vedi art. 25.2).

ELEZIONI

Art. 26 - Nomina della Commissione Elettorale
26.1 Entro i tre mesi antecedenti il termine del mandato quadriennale, il Presidente convoca, l'Assemblea dei Soci, alla quale il Consiglio Direttivo si presenta dimissionario.
26.2 Nella stessa Assemblea si procede alla eventuale nomina della Commissione Elettorale, formata da 3 (tre) soci aventi diritto al voto (art. 19.2 dello statuto) più 2 (due) supplenti che li sostituiscono in caso di impedimenti.
26.3 I nominativi dei candidati debbono essere indicati da uno o più Soci presenti all'Assemblea e, nel caso che qualcuno dei candidati non sia presente in sala, deve essere inviata dichiarazione scritta di candidatura.
26.4 Nell'ipotesi in cui siano stati presentati più di 3 (tre) nominativi si procede a votazione segreta e risultano i 3 (tre) candidati che avranno riportato il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della commissione mentre i successivi 2 (due) come numero di preferenze verranno nominati supplenti.
26.5 In caso di parità di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio e, persistendo ancora la parità, si procede per sorteggio.

Art. 27 - Tempistiche delle Elezioni
27.1 La Commissione Elettorale, appena eletta, si riunisce per nominare un Presidente e un Segretario. 27.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua elezione, la Commissione deve indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo in conformità degli art. 9, 10, 11, 12 e 19 dello Statuto vigente, Consiglio che rimarrà in carica nei 4 (quattro) anni successivi (art. 12.3 dello statuto).
27.3 Delle elezioni deve essere data informazione ai Soci mediante affissione di manifesti e tramite i normali mezzi di comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita (art. 19.3 lettera e) dello statuto).

Art. 28 - Modalità di elezione
28.1 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo debbono tenersi in uno/due giorni consecutivi, possibilmente prefestivo e festivo e con orario di apertura del seggio non inferiore a 4 (quattro) ore giornaliere.
28.2 La Commissione Elettorale deve preparare, prima dell'apertura del seggio, le schede elettorali nelle quali devono essere riportati i nominativi di tutti i candidati.
28.3 Accanto al nome di ciascun candidato deve essere stampato un quadratino sul quale l'elettore potrà apporre un segno di preferenza.
28.4 Ogni elettore deve essere informato che dovrà votare massimo 6 (sei) nominativi presenti per la carica di Consigliere.
28.5 Le schede debbono essere di carta bianca, non trasparente, timbrate con il simbolo dell'Associazione e firmate dai 3 (tre) membri della Commissione Elettorale.
28.6 Per avere diritto al voto, il Socio deve dimostrare di essere in regola con la quota associativa dell'anno solare in corso e, se non conosciuto da almeno un membro della Commissione Elettorale, dovrà esibire un documento di riconoscimento.
28.7 Una volta effettuata la votazione, l'elettore dovrà ripiegare la scheda in quattro parti e riconsegnarla alla Commissione od imbucarla direttamente nell'urna.
28.8 L'elettore che si accorge di aver commesso un errore invalidante il voto può richiedere una nuova scheda che gli sarà consegnata previa distruzione di quella restituita.
28.9 Ogni Socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega da presentare mediante moduli appositamente predisposti.
28.10 Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 1 (una) delega (art. 10.9 dello statuto).
28.11 L'Assemblea, allo scopo di favorire una più ampia partecipazione dei Soci al voto, può decidere di organizzare l'elezione degli organismi dell'Associazione anche con mezzi telematici e ne approva i relativi regolamenti procedurali a garanzia della segretezza e della personalità del voto.

Art. 29 - lo Spoglio
29.1 Al termine delle operazioni di voto, quando tutti gli elettori presenti nella stanza del seggio nell'ora prevista per la chiusura delle elezioni avranno esercitato il loro diritto di voto, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le medesime.
29.2 Immediatamente dopo si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede votate.
29.3Sono considerate nulle agli effetti del voto quelle schede che rechino qualunque elemento che possa contribuire alla identificazione dell'elettore. Altresì sono considerate nulle agli effetti del voto le schede recanti più di 6 (sei) preferenze per i candidati a Consigliere.
29.4 Il Presidente dà lettura delle preferenze espresse nelle singole schede che i membri della Commissione annoteranno su schede appositi moduli.
29.5 Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione proclama eletti i candidati Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
29.6 La Commissione Elettorale immediatamente dopo la fine delle operazioni di spoglio, affigge all'Albo Sociale i risultati numerici delle elezioni. La stessa provvede a redigere un verbale nel quale vengono annotate tutte le notizie relative all'elezione conclusasi; il Presidente della Commissione elettorale provvede a convocare il Consiglio eletto, per la verifica della compatibilità dei candidati. Nel caso che qualche candidato risulti non idoneo, a norma di legge, a ricoprire la carica, in sua vece sarà nominato colui che, fra i non eletti, avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 30 - Seduta di Insediamento
Il Presidente della Commissione Elettorale provvede, entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, a convocare il Consiglio Direttivo (art. 19.8 dello statuto), nel quale si procede alla nomina del Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario oltre agli eventuali responsabili e coordinatori di settore.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Modifiche al regolamento
Le modifiche a questo regolamento saranno predisposte dal Consiglio Direttivo che provvederà alla presentazione in Assemblea dei Soci, unica capace di deliberarne la validità e la relativa applicazione.