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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione
1.1 È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Bianca" - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".
1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.
1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.
1.5 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

Art. 2 - Sede e sezioni
2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Castelfranco di Sotto, località Orentano. 2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 - Principi generali e finalità
3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.
3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.
3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei soci, di terzi e della generalità della popolazione.
3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

  1. favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
  2. promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
  3. promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
  4. promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
  5. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
  6. collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse
4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

  1. gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti, i servizi di diagnostica, specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o tramite partner privati, compresi i servizi di mutualità;
  2. le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria, di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali compresa la formazione del volontario in collaborazione con i progetti A.N.P.A.S. nazionale e regionale;
  3. i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per sostegno delle persone anziane, con disabilità e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
  4. le attività di protezione civile, le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, ivi comprese le attività di ricerca e formazione in tale materia con organizzazione di corsi e seminari;
  5. gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e tutela ambientale compresi gli interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio;
  6. le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività definite di interesse generale della legge;
  7. la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
  8. l'attività di raccolta fondi, anche mirata al finanziamento di specifici progetti relativi alle altre attività dell'associazione.
4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari
5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
5.2 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.
5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

  1. fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
  2. ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
  3. volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 14 si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale;
  4. onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea.
5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.
5.5 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.
5.6 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.
5.7 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia sulla domanda del candidato entro 60 sessanta giorni dalla sua presentazione, motivando il diniego, e provvede all'inserimento nel libro dei soci.
5.8 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato da presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.
5.9 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile ed è nominale.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
6.1 I diritti degli Associati sono:

  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
  2. essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
  3. esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.
  4. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
  5. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
  6. eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.
6.2 I doveri degli Associati sono:
  1. rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
  2. impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
  3. essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
  4. tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
  5. non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato
7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

  1. recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
  2. esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 trenta giorni dalla comunicazione all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;
  3. per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;
  4. per decesso.
7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.
7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo 6 mesi dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.
7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi associativi
8.1 Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l'Organo di Controllo.
8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del componente l'Organo di Controllo iscritto all'Albo professionale. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.
8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.
8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.
8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione
9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.
9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.
9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione delle sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.
9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.
9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.
9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo o da ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento
10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima, con la presenza di almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto.
10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.
10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.
10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.
10.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
10.8 Ciascun associato ha diritto ad un voto. È escluso il voto per corrispondenza.
10.9 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o Revisori ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 - Assemblea associativa: compiti
Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

  1. esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
  2. deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
  4. la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
  5. la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la loro elezione e revoca, adottando una eventuale delibera sulle modalità di elezione e di nomina della commissione elettorale;
  6. deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
  7. deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
  8. determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
  9. approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
  10. deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
  11. deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  12. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  13. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
  14. deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti
12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 7 e mai superiore ad 11, ai quali si aggiungono i Segretari delle sezioni distaccate che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.
12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite.
12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal presidente della commissione elettorale, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.
12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.
12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

  1. promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
  2. determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione.
  3. predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
  4. fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
  5. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  6. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ivi compresa la relazione di missione e i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
  7. deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
  8. deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovraintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
  9. adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
  10. deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
  11. deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
  12. approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
  13. stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
  14. autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
  15. deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
  16. deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;
  17. deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
  18. verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento dell'Organo di Controllo;
  19. nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;
  20. deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ulteriori, rispetto a quelle di Tesoriere e Segretario, ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ente.
12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, i volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).
12.10 L'Organo di Controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento
13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno due volte ogni trimestre.
13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dal Tesoriere o dal Segretario.
13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.
13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
13.7 È facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidente
14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.
14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.
14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.
14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Vice Presidente
15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - L-Organo di Controllo
16.1 L'Associazione deve dotarsi di un Organo di Controllo monocratico all'Albo dei revisori legali.
16.2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.
16.3 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.
16.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

  1. il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
  2. la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
  3. la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
  4. il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
  5. la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.
16.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.
16.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Decadenza dalla carica e sostituzione
17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

  1. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  2. l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
  3. la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
  4. l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.
17.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal Consiglio Direttivo. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile.
17.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.
17.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.
17.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.
17.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ad eccezione dell'Organo di Controllo, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal Vicepresidente.
17.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Verbalizzazione riunioni
18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in appositi verbali, che sarà sottoscritto, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo, dal Presidente dell'organo riunitosi e da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
18.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.
18.3 In assenza del Segretario nominato dal Coniglio Direttivo, il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.
18.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV

ELEZIONI

19.1 L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta straordinaria, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per stabilire il giorno in cui si svolgerà l'elezione. Resta inteso che l'Organo di Controllo sarà comunque nominato da quell'Assemblea.
19.2 È facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da 3 soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.
19.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

  1. raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluse quelle per l'Organo di Controllo, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;
  2. verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
  3. verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
  4. predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;
  5. convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
  6. controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.
19.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.
19.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.
19.6 A parità di voti è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.
19.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.
19.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 20 - Risorse
20.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  1. dalle quote associative;
  2. da contributi richiesti agli associati;
  3. dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
  4. dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
  5. dalle rendite patrimoniali;
  6. dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
  7. dalla raccolta di fondi;
  8. dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  9. dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
  10. dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
  11. dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
  12. dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
  13. da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 21 - Patrimonio
21.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.
21.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
21.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 22 - Divieto di distribuzione
22.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
22.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.
22.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI

DOCUMENTI CONTABILI

Art. 23 - Esercizio finanziario e scritture contabili
23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.
23.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.
23.4 I documenti contabili di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
23.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i già menzionati documenti contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione l'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.
23.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

Art. 24 - Sezioni distaccate
24.1 L'Associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.
24.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.
24.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.
24.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Segretario, che parteciperà al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.
24.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.
24.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Libri sociali
25.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

  1. il registro dei volontari;
  2. il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.
25.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.
25.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. La richiesta verrà evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 26 - Regolamenti
26.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.
26.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
26.3 il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.
26.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 27 - Codice Etico
Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 28 - Lavoratori dipendenti od autonomi
28.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
28.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 29 - Scioglimento
29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
29.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, oppure fra professionisti di comprovata esperienza.
29.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.